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D.P.R. 14/11/2002(GU N. 63 DEL 17-3-2003) Istituzione del Parco Nazionale della Sila e dell'Ente Parco. Il Presidente della Repubblica - Vista la Legge 8 luglio 1986, n. 349, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente, ed in particolare l'art. 5, comma 2, che attribuisce al Ministero dell'ambiente la competenza ad individuare le zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale su cui potranno essere costituiti parchi e riserve naturali; - Vista la Legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente la disciplina quadro delle aree protette, ed in particolare l'art. 1 che definisce le finalità e l'ambito di applicazione della stessa; - Vista la Legge 8 ottobre 1997, n. 344, ed in particolare l'art. 4, comma 1, che prevede l'istituzione, a decorrere dall'anno 1998, con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, del Parco nazionale della Sila, sentita la regione e previa consultazione delle province e dei comuni interessati, nonchè l'art. 4, comma 6, che prevede l'affidamento all'Ente parco nazionale della Sila della gestione dei territori attualmente ricadenti nel Parco nazionale della Calabria, con l'esclusione di quelli facenti parte del Parco nazionale dell'Aspromonte, nonchè la gestione di altre aree di interesse naturalistico definite dal Decreto istitutivo del Parco stesso; -Visto l'art. 77, comma 1, del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera c), della Legge 15 marzo 1997, n. 59, definisce di rilievo nazionale i compiti e le funzioni in materia di parchi naturali attribuiti allo Stato dalla Legge 6 dicembre 1991, n. 394; - Visto l'art. 77, comma 2, del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale dispone che l'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e l'adozione delle relative misure di salvaguardia siano operati sentita la Conferenza unificata; -Visto l'art. 2, comma 7, della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, come sostituito dall'art. 2, comma 23, della Legge 9 dicembre 1998, n. 426, che prevede che la classificazione e l'istituzione dei parchi e delle riserve statali, terrestri, fluviali e lacuali, sono effettuate d'intesa con le regioni; -Vista la Legge 2 aprile 1968, n. 503, di istituzione del Parco nazionale della Calabria; -Visto il Decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste in data 29 dicembre 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98, del 7 aprile 1979, di perimetrazione del Parco nazionale della Calabria ed i decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste in data 20 giugno 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 21 gennaio 1983 e 8 agosto 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 1986, di ampliamento; -Visto il Decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste in data 13 luglio 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 12 agosto 1977, di costituzione delle riserve naturali statali biogenetiche "Gallopane", "Golia Corvo", "Tasso-Camigliatello", "Poverella-Villaggio Mancuso", "Coturelle- Piccione", "Gariglione-Pisarello", "Macchia della Giumenta-S. Salvatore", "Trenta Coste"; -Visto il Decreto del Ministro deIl'ambiente 21 luglio 1987, n. 426, di istituzione della riserva naturale statale guidata biogenetica "I Giganti della Sila"; -Vista l'istruttoria per l'istituzione del Parco nazionale della Sila svolta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, nel cui ambito è intervenuta la consultazione delle province e dei comuni interessati; - Visto il parere favorevole all'istituzione del Parco nazionale della Sila espresso dalla Conferenza unificata nella seduta del 20 giugno 2002; -Vista la delibera della giunta regionale della regione Calabria n. 2796 del 18 settembre 1989; -Acquisita l'intesa con la regione Calabria ai sensi dell'art. 2, comma 23, della Legge 9 dicembre 1998, n. 426, espressa con la deliberazione della giunta regionale n. 725 del 6 agosto 2002; - Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell' 8 novembre 2002; -Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio; Art. 1. 1. È istituito il Parco nazionale della Sila che comprende le due aree denominate "Sila Grande" e "Sila Piccola" del Parco nazionale della Calabria che contestualmente cessa di esistere. 2. È istituito l'Ente parco nazionale della Sila che ha personalità di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. 3. All'Ente parco nazionale della Sila si applicano le disposizioni di cui alla Legge 20 marzo 1975, n. 70, trovando collocazione nella tabella IV ad essa allegata. 4. Il territorio del Parco nazionale della Sila è delimitato, in via definitiva, dalla perimetrazione riportata nella cartografia in scala 1:50.000, allegata al presente Decreto del quale costituisce parte integrante, e depositata in originale presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, in copia conforme, presso la regione Calabria e presso la sede dell'Ente parco nazionale della Sila. 5. Nel territorio del Parco, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Decreto e fino alla data di entrata in vigore del Piano del parco di cui all'art. 12 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, come modificato dall'art. 2, comma 30, della Legge 9 dicembre 1998, n. 426, si applica direttamente la disciplina di tutela riportata nell'allegato A al presente Decreto del quale costituisce parte integrante. Il Piano del parco, nell'ambito dei compiti e fini assegnati dalla Legge citata, terrà conto di quanto stabilito nel presente Decreto. 6. All'Ente parco nazionale della Sila viene affidata la gestione delle seguenti riserve naturali statali: "Gallopane", "Golia Corvo", "Tasso-Camigliatello", "Poverella-Villaggio Mancuso", "Coturelle-Piccione", "Gariglione- Pisarello", "Macchia della Giumenta-S. Salvatore", "Trenta Coste", "I Giganti della Sila", salvo eventuali successive modifiche di Legge. 7. La pianta organica dell'Ente parco è determinata ed approvata entro sessanta giorni dalla data di insediamento del consiglio direttivo osservate le procedure di cui all'art. 6 del Decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165. Art. 2. 1. Sono organi dell'Ente parco nazionale della Sila a) il presidente b) il consiglio direttivo c) la giunta esecutiva d) il collegio dei revisori dei conti e) la comunità del parco. 2. La nomina degli organi di cui al comma 1 è effettuata secondo le disposizioni e le modalità previste dall'art. 9, commi 3, 4, 5, 6 e 10 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, come modificato dall'art. 2, comma 24, della Legge 9 dicembre 1998, n. 426. 3. Il Consiglio direttivo dell'Ente parco della Sila individua all'interno del territorio del Parco la sede legale ed amministrativa dell'Ente stesso, entro sessanta giorni dal suo insediamento. 4. L'Ente parco può avvalersi di personale in posizione di comando, nonchè di mezzi e strutture messi a disposizione dalla regione, dalle province interessate, dagli enti locali, nonchè da altri enti pubblici, secondo le procedure previste dalle vigenti disposizioni di Legge. Art. 3. 1. Costituiscono entrate dell'Ente parco da destinare al conseguimento dei fini istitutivi a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato b) i contributi delle regioni e degli enti pubblici c) i finanziamenti concessi dall'Unione europea d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui all'art. 3 della Legge 2 agosto 1982, n. 512, e successive modificazioni ed inte grazioni e) eventuali redditi patrimoniali f) i canoni delle concessioni previste dalla Legge, i proventi dei diritti di in gresso e di privativa, e le altre entrate derivanti dai servizi resi g) i proventi delle attività commerciali e promozionali h) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regola mentari i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente parco. 2. I contributi ordinari erogati dallo Stato sono posti a carico dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. 1. Fino alla nomina del direttore dell'Ente parco, le autorizzazioni previste nelle misure di salvaguardia di cui all'allegato A al presente Decreto, vengono rilasciate dall'assessorato ambiente e urbanistica della regione Calabria, secondo le modalità previste dall'art. 9 dell'allegato A. Art. 5. 1. L'Ente parco può avvalersi, previa stipula di apposita convenzione, degli enti strumentali della regione, nonchè degli uffici del Corpo forestale dello Stato, per tutte le attività che dovessero rendersi necessarie per il raggiungimento delle finalità dell'area protetta di cui all'art. 2 dell'allegato A al presente Decreto. Art. 6. 1. Al fine di favorire il mantenimento e lo sviluppo delle attività agro-silvopastorali tradizionali, il recupero dei nuclei rurali, la creazione di nuova occupazione, saranno attivate opportune forme di incentivazione attraverso le concessioni di sovvenzioni a privati ed enti locali, così come previsto dall'art. 14, comma 3, della Legge 6 dicembre 1991, n. 394. 2. A tale fine l'Ente parco, entro sessanta giorni dalla costituzione degli organi, potrà provvedere a trasmettere alla regione uno schema di accordo di programma, ai sensi dell'art. 2, comma 22, della Legge 9 dicembre 1998, n. 426, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 entro i successivi cinque anni. Art. 7. 1. Al fine di promuovere ed incentivare le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle popolazioni residenti all'interno del parco, l'Ente parco può concedere l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità istitutive del parco. Art. 8. 1. In considerazione del prevalente uso forestale dell'altopiano silano è consentito nei boschi demaniali e privati, ricadenti nelle "zone 2" di cui all'allegato A al presente Decreto, il taglio silvo-colturale, nei casi specificati nella delibera della giunta regionale della regione Calabria n. 2796 del 18 settembre 1989, di cui in premessa. Art. 9. 1. Per quanto non specificato nel presente Decreto valgono le disposizioni di cui alla Legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni. Il presente Decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addì 14 novembre 2002 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Urbani, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 2003 Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 80 Allegato A ( previsto dall'art. 1, comma 5) Art. 1. Zonizzazione interna 1. Il territorio del Parco nazionale della Sila, così come delimitato nella cartografia in scala 1:50.000 allegata al presente Decreto, è suddivisa nelle seguenti zone: zona 1 - di rilevante interesse naturalistico e paesaggistico con inesistente o limitato grado di antropizzazione; zona 2 -di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico con maggiore grado di antropizzazione e di presenza di attività agro-silvo-pastorali. Art. 2. Tutela e promozione per lo sviluppo sostenibile 1. Nell'ambito del territorio di cui al precedente art. 1, sono assicurate a) la conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di formazioni geologiche, di singolarità paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di processi naturali, di equilibri ecologici b) la tutela del paesaggio c) l'applicazione di metodi di gestione del territorio, idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente mediante il mantenimento e lo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali d) la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura biologica attraverso opportune forme di incentivazione per la riconversione delle colture esistenti. A tale fine, entro sessanta giorni dalla nomina degli organi del parco, il consiglio direttivo appronterà un piano di riconversione delle colture esistenti a colture biologiche, con la previsione dei relativi fabbisogni finanziari, da sottoporre all'esame della regione Calabria nel quadro dei finanziamenti compresi nel Quadro comunitario di sostegno 2000/2006 |
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